Dispositivo dell’art. 2087 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO QUINTO – Del lavoro → Titolo II – Del lavoro nell’impresa → Capo I – Dell’impresa in generale → Sezione I – Dell’imprenditore
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro [Cost. 37, 41]